1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per la gestione pianificata di uno o più sistemi turistici locali, su iniziativa delle province e previo riconoscimento della regione, sono istituite le aziende turistiche locali (ATL). Le ATL adottano la forma giuridica delle società miste pubblico-private, con prevalenza di soggetti pubblici. Possono fare parte delle ATL le camere di commercio, industria,
a) nell'ambito di competenza raccolgono, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) forniscono ai turisti servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, svolgono le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».